Minimi e Ritenute Subite in Unico
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risoluzione 47/E del 05/07/2013, che i nuovi minimi possono scomputare le ritenute d’acconto del 4%, applicate sui lavori di ristrutturazione edilizia da banche e uffici postali, in Unico PF.
Dal 1° gennaio 2012 i contribuenti minimi non devono più applicare la ritenuta d’acconto sui compensi, che nel modello Unico 2012, doveva essere indicata in CM13 “Ritenute d’acconto”.
In via transitoria si era utilizzato, per l’indicazione di tali importi, il rigo RS33 del modello Unico 2013 ordinariamente dedicato alle ritenute cedute da consorzi d’imprese.
Nel modello Unico 2014, tali ritenute trovano spazio nell’apposito rigo RS40 “Ritenute regime di vantaggio”.
Per lo scomputo dell’imposta sostitutiva l’importo va poi indicato in LM13 “Ritenute consorzio”,
invece ai fini dello scomputo dell’Irpef il dato deve essere inserito in RN32_4 “Ritenute totali”.
In Dichiarazioni GB
Un esempio per capire meglio…
Ritenute subite da indicare in RS40 per euro 1.000
di cui euro 800 per lo scomputo dell’imposta sostitutiva
euro 200 per lo scomputo dell’Irpef
Nel nostro esempio l’utente deve:
Indicare manualmente l’importo di euro 1.000 in RS40.
Accedere alla gestione del quadro LM ed inserire gli 800 euro, relativi allo scomputo dell’imposta sostitutiva, nel campo LM13.
Il software calcola in automatico per differenza l’importo di euro 200 da indicare in RN32_4.
DB101 – RIV/33
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