Dichiarazione 730 anche senza sostituto d’imposta
Il Modello 730, da qualche anno, può essere presentato anche da tutti quei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati che sono però privi di un sostituto d’imposta che effettui il conguaglio.
Pertanto, chi ad esempio non ha più un lavoro, ma è titolare nell’anno 2014 di redditi da lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, può rivolgersi a un CAF o ad un professionista abilitato senza essere più costretto a presentare il modello UNICO.
Questo consentirà di ottenere in tempi rapidi il rimborso delle maggiori imposte pagate direttamente dall’Amministrazione Finanziaria.
Con l’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, viene data la possibilità a chi non ha più un sostituto d’imposta di poter presentare il Modello 730.
Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione sono rimborsate dall’Agenzia delle Entrate, al netto degli importi eventualmente dovuti a titolo di acconto nonché della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento di imposte non liquidate, nella dichiarazione 730.
Per chi deve compilare un Modello 730 senza sostituto con Dichiarazioni-GB, prima di tutto occorre compilare la casella “730 senza sostituto” presente nel quadro del Dichiarante. In automatico, dopo aver compilato questa casella, il software appone il check nella casella “Mod730 dipendenti senza sostituto”.
Infine, dopo aver riportato all’interno della dichiarazione tutti i dati del contribuente (indicazione dei vari redditi posseduti, indicazione di oneri e spese ecc..) il software in automatico calcola l’eventuale imposta a debito o a credito e compila le relative sezioni.
Le istruzioni per l’utilizzo del modello sono presenti nella guida on-line dell’Applicazione 730-2015.
DB501 – AP/14
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