Modello IVA: autonomo o da allegare all’ Unico?
La DICHIARAZIONE ANNUALE IVA deve essere presentata da tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. In alternativa, i contribuenti con determinati requisiti, possono presentare il MODELLO IVA BASE.
Il Modello IVA 2015, anno d’imposta 2014, deve essere utilizzata sia dai contribuenti tenuti alla presentazione della stessa in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati ad inviarla allegata alla dichiarazione Unico.
La presentazione della dichiarazione IVA in via AUTONOMA (cioè non allegata al Modello Unico) è prevista solo per alcune categorie di contribuenti:
Le società di capitali e gli enti soggetti a IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre
Le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell’Iva di gruppo, anche per periodi inferiori all’anno
I soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, trasformazioni ecc.), tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., qualora abbiano partecipato durante l’anno alla procedura della liquidazione dell’Iva di gruppo
I curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d’imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali
I soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione Iva per loro conto
I soggetti non residenti identificati direttamente (articolo 35-ter DPR n. 633/1972)
Particolari soggetti (per esempio, i venditori “porta a porta”), che normalmente non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, a meno che non siano titolari di altri redditi per i quali sia previsto l’invio di Unico
I soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e la data di presentazione della dichiarazione relativa, tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc.)
In fase di abilitazione della dichiarazione IVA, il software, propone l’abilitazione UNIFICATA, in altre parole senza FRONTESPIZIO e quadro VX.
Per inviare AUTONOMAMENTE la Dichiarazione Iva è necessario abilitare manualmente il FRONTESPIZIO e il quadro VX.
Pertanto posizionarsi nella maschera “Quadri” e procedere con l’abilitazione.
Abilitando il Frontespizio, il software abilita anche il quadro VX e viceversa.
Come già precisato al punto precedente, la DICHIARAZIONE IVA in fase di abilitazione è già considerata allegata all’UNICO poiché è abilitata in automatico dal software, senza FRONTESPIZIO.
Nel Frontespizio del modello Unico la casella “IVA” risulta ceccata.
Nella dichiarazione Iva unificata non è abilitato neanche il quadro VX, in questo caso, i dati richiesti nel quadro VX, devono essere indicati nella sezione III del quadro RX del Modello Unico.
Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida on-line della dichiarazione IVA.
DB201 – DB211 – AP/26
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