730 rettificativo entro il 10 novembre
In caso di visto di conformità infedele il CAF o il professionista possono, entro il 10 novembre, trasmettere la dichiarazione 730 rettificativa relativa al periodo d’imposta 2014.
I CAF e i professionisti, qualora si accorgono direttamente o su segnalazione del contribuente, della presenza di eventuali errori sul modello 730, possono trasmettere una dichiarazione rettificativa che consente il versamento della sola somma dovuta a titolo di sanzione, senza dover quindi corrispondere anche i tributi e relativi interessi, ai sensi dell’art. 39 del D.lgs. n. 241/1997.
Il 730 rettificativo non va confuso con l’integrativo. Si tratta infatti della dichiarazione preposta a correggere gli errori, non provocati dal contribuente, ma dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale.
Nel modello 730_3 deve essere impostata la casella 730 rettificativo. E’ necessario distinguere se la rettifica è rivolta a correggere l’apposizione di un visto infedele o a correggere errori che non hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.
Pertanto la casella Rettificativo può assumere uno dei seguenti tre valori:
- Codice “1”, se la rettifica riguarda errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
- Codice “2”, se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
- Codice “3”, se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.
Il modello 730 rettificativo deve essere compilato con tutti i dati anche quelli non variati. Il software calcola il prospetto di liquidazione coerente con i dati rettificati.
Nel modello 730_3 Riepilogo è necessario procedere nella seguente maniera:
- Indicare, nella casella 730 Rettificativo, il relativo codice (nel caso di visto infedele può assumere solo i valori 2 o 3);
- Compilare la sezione relativa ai dati variati , utilizzando la gestione che si attiva dal pulsante , nella quale devono essere indicati:
- Rigo (obbligatorio)
- Colonna (facoltativo)
- Modulo (Obbligatorio)
- Casella da barrare nel caso in cui il dato sia stato rimosso (ad esempio detrazione totalmente non spettante)
Alla chiusura della Gestione il software riporta la “X” nella casella “Comunicazione dati rettificati CAF o professionisti” presente nel quadro 730_3.
Il passaggio successivo è la creazione del file telematico nel quale il software non riporta, come precisato nelle specifiche tecniche, i seguenti elementi:
- I dati relativi alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
- I dati relativi al sostituto d’imposta;
- I dati relativi alla firma del contribuente;
- Non trasmettere i dati relativi al modello 730-4.
Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida on line presente all’interno della maschera stessa.
ML/14 – DB501
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