Intermediario della Dichiarazione
Gli intermediari abilitati devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dei redditi predisposte per conto del dichiarante, o le dichiarazioni predisposte dal contribuente stesso per le quali hanno assunto l’impegno alla trasmissione telematica.
La normativa relativa alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali è contenuta nell’articolo 3, c.3 del D.P.R. 322/1998, e tratta in particolare:
- I principi generali che disciplinano l’attività di trasmissione telematica;
- I soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- Gli obblighi ai quali tali soggetti devono attenersi per il corretto e tempestivo svolgimento dell’attività di trasmissione telematica;
Nello specifico, i principali soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, sono:
- Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- Gli iscritti agli albi degli avvocati;
- I revisori contabili;
- Le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;
- I CAF;
- Coloro che esercitano abitualmente attività di consulenza fiscale;
Gli obblighi ai quali l’intermediario abilitato deve attenersi sono molteplici.
In primo luogo l’Intermediario ha l’obbligo alla trasmissione della dichiarazione della quale ha assunto l’impegno entro i termini legislativi previsti per l’invio.
Il secondo obbligo riguarda poi l’impegno a trasmettere, che l’intermediario deve rilasciare al contribuente nel momento in cui accetta l’incarico.
Una volta inviata la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, l’intermediario sarà tenuto inoltre a consegnare una copia della stessa al contribuente, insieme alla ricevuta che attesta la corretta trasmissione all’Agenzia delle Entrate.
Infine, tra gli obblighi dell’intermediario, ricordiamo che egli è tenuto a conservare una copia di tutte le dichiarazioni trasmesse fino a quando non scadono i termini per l’accertamento.
I dati dell’intermediario, per i quali esiste un apposita sezione, devono essere sempre riportati all’interno delle dichiarazioni dei redditi, a meno che non si tratti di “soggetto che invia la propria dichiarazione” per il quale non è obbligatoria la compilazione di detta sezione.
Solitamente, eccezion fatta per il Modello 730, i dati dell’intermediario devono essere esposti nel frontespizio della dichiarazione nella sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”.
In questa sezione deve essere riportato:
- Il codice fiscale del soggetto intermediario
- La data dell’impegno
- Il soggetto che ha predisposto la dichiarazione (codice 1 o 2 in base al soggetto)
- La firma dell’intermediario
All’interno del frontespizio delle dichiarazioni è presente la “GESTIONE INTERMEDIARI” che permette l’inserimento e lo scarico, nell’apposita sezione, dei dati relativi all’intermediario.
Per inserire un nuovo intermediario è necessario cliccare il pulsante e procedere ad inserire tutti i dati richiesti, nelle varie sezioni, all’interno della gestione.
Nel caso si abbiano più soggetti caricati all’interno della gestione, è possibile abbinare gli stessi alle ditte per le quali poi svolgeranno l’incarico di intermediari e/o incaricati.
In questo caso è necessario cliccare il pulsante e, nella maschera che si apre, dopo aver scelto l’intermediario, selezionare con un check le ditte da abbinare allo stesso.
Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida on-line della Gestione Intermediari.
GM/6 – DB101