Dichiarazione integrativa (art. 2, co.8-ter, DPR n.322/98): 3° parte

La presentazione della dichiarazione integrativa, nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8-ter, del DPR n. 322 del 1998, ha lo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza del credito in utilizzo in compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato neanche in parte.

Questo tipo di integrativa permette a tutti i contribuenti, che hanno già presentato la dichiarazione dei redditi e/o Irap, di cambiare idea sull’utilizzo del credito e chiedere che lo stesso venga utilizzato in compensazione invece che a rimborso.

Per permettere all’utente di esercitare questa scelta, nei frontespizi di Unico Irap è presente la casella Dichiarazione Integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR n. 322/98)”.

Questa opzione può essere applicata solamente nel caso in cui sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.

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Per predisporre la dichiarazione con opzione “integrativa art.2, co.8-ter, DPR n.322/98” è necessario:

  1. Modificare la dichiarazione originaria, rettificandola o integrandola;
  2. Barrare la casella presente nel Frontespizio di Unico o Irap;
  3. Procedere alla creazione del file telematico.

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Unico: Dichiarazione integrativa art. 2, co. 8-ter, DPR n. 322/98

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Irap: Dichiarazione integrativa art. art. 2, co. 8-ter, DPR n. 322/98

lenteL’opzione “integrativa art.2, co.8-ter, DPR n.322/98” può essere applicata entro 120 giorni dalla scadenza ordinaria della dichiarazione (30 Settembre) e quindi entro il 28 gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Siccome il 28 gennaio per il 2017 cade di sabato, il termine per la trasmissione è slittato al 30 gennaio.

attenzioneIn caso di presentazione di una dichiarazione integrativa che, oltre a modificare quanto previsto dal comma 8-ter, contiene correzioni di errori od omissioni non deve essere barrata la suddetta opzione ma va compilata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” o la casella “Dichiarazione integrativa” a seconda della tipologia di correzioni effettuate.

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