Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA: avvisi

Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA: avvisi

I contribuenti che hanno omesso la presentazione della Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche pur avendo emesso delle fatture nel periodo riceveranno una comunicazione tramite PEC.

Questo a grandi linee è il contenuto del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 314644/2018 del 23 novembre 2018. Gli avvisi arrivano dal confronto tra i dati comunicati all’Agenzia con lo spesometro e quelli indicati nella Liquidazione Periodica IVA.

Il fine dell’Agenzia delle Entrate è quello di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari.

Gli avvisi arriveranno nei confronti di quei contribuenti per i quali risulta una discrepanza tra i dati comunicati dal contribuente stesso e dai suoi clienti soggetti passivi IVA e quelli della Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA: saranno messe a disposizioni le informazioni da cui emerge la presenza di fatture emesse nel periodo per le quali non è stata inviata la “Lipe”.

Il contribuente può fornire elementi, fatti e circostanze per giustificare la presunta anomalia.

Nelle Comunicazioni che arrivano ai contribuenti sono indicati:

  1. codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente
  2. numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento
  3. codice atto
  4. modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata
  5. invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza “Civis”, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell’Agenzia delle Entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate sarà inviata tramite PEC e sarà disponibile all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Dati rilevanti ai fini IVA”.

I dati messi a disposizione del Contribuente saranno:

  1. numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento
  2. dati identificativi dei clienti e fornitori (denominazione/cognome e nome, identificativo estero/codice fiscale/partita IVA)
  3. dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti
  • tipo di documento
  • numero documento
  • data di emissione e, per le fatture di acquisto, data di registrazione
  • imponibile/importo
  • aliquota IVA ed imposta
  • natura operazione
  • esigibilità IVA
  1. dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo SdI/file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file)

Il contribuente che riceve la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate può:

  1. fornire chiarimenti e documentazione che non sono in possesso dell’AdE per chiarire la propria posizione e giustificare la presunta anomalia
  2. regolarizzare gli errori o le omissioni commesse, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, potendo beneficiare della riduzione delle sanzioni commisurata al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

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