Novità Dichiarazione IVA 2020
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento prot. n. 8938 del 15 gennaio 2020 ha approvato i modelli della Dichiarazione IVA 2020 e IVA Base 2020, anno d’imposta 2019, con le relative istruzioni.
Con la newsletter di oggi vediamo insieme quali solo le principali novità che sono state apportate alla Dichiarazione IVA 2020.
Principali novità
Tra le principali novità troviamo:
- l’istituzione del quadro “VP – Liquidazioni periodiche IVA” riservato ai contribuenti che intendono usufruire della facoltà prevista dall’art. 21-bis del decreto-legge n.78 del 2010, e modificato dall’art. 12-quater D.L. 34/2019, di comunicare i dati contabili riepilogativi della liquidazione periodica relativa al quarto trimestre con la Dichiarazione IVA.
In questo caso la Dichiarazione Iva deve essere presentata entro il prossimo 29 febbraio (2 marzo in quanto il 29 febbraio cade di sabato).
- L’istituzione del quadro VQ per consentire ai contribuenti interessati di determinare il credito maturato a seguito di versamenti IVA non spontanei, ovvero a seguito del ricevimento di comunicazioni di irregolarità e/o della notifica di cartelle di pagamento.
Altre novità
Tra le altre novità:
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- Frontespizio: è stata inserita la casella Esonero dall’apposizione del visto di conformità”, nella sezione “Firma della Dichiarazione”:
La casella deve essere barrata nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n.50 del 2017.
L’art.9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n.50 del 2017 prevede una serie di benefici nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono un indice di affidabilità fiscale almeno pari a 8, tra cui:
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- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti per un importo non superiore a €50.000 annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto (lettera a);
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione di garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a €50.000 annui (lettera b).
- Quadro VA: il rigo VA11 è stato denominato “Gruppo IVA art.70-bis”. La casella deve essere barrata dai contribuenti che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione partecipano ad un Gruppo IVA di cui agli art. 70-bis e seguenti.
- Quadro VE: nel rigo VE3 è stata prevista l’indicazione delle operazioni attive con percentuale di compensazione del 6%.
- Quadro VF:
-nel rigo VF4 è possibile indicare le operazioni passive con percentuale di compensazione del 6%;
-il rigo VF16 è costituito da 2 campi contenenti gli acquisti non imponibili, non soggetti e relativi ad alcuni regimi speciali e gli acquisti esenti e le importazioni non soggette;
-nella sezione “3 – Determinazione dell’IVA ammessa in detrazione” è stata prevista la casella 9 compilabile dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di enoturismo di cui alla legge n.205/2017;
-nel rigo VF41, nella sezione “3-B Imprese agricole (art. 34)”, è stata prevista la percentuale di compensazione del 6%.
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- Quadro VL:
-è stato inserito il rigo “VL12 – Versamenti periodici omessi” per indicare il credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei, esposto nel nuovo quadro VQ
- Quadro VL:
- nel rigo “VL30 – Ammontare IVA periodica” sono stati aggiunti i campi 4 e 5 per l’indicazione dell’iva periodica versata a seguito, rispettivamente, del ricevimento delle comunicazioni di esiti di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 54-bis, e della notifica di cartelle di pagamento, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del D.L. n.78/2010.
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- Quadro VW sono stati previsti i righi:
–“VW30 – Ammontare IVA periodica” campi 4 e 5 per l’indicazione dell’IVA periodica, relativa al 2019, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito, rispettivamente del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 54-bis, e della notifica di cartelle di pagamento, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del D.L. n.78/2010;
- Quadro VW sono stati previsti i righi:
–“VW31 – Omessi versamenti periodici” per l’indicazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei, esposto nel nuovo quadro VQ.
- Quadro VO: è stato inserito il rigo VO35 riservato ai soggetti che esercitano l’attività enoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari
SAM/01