Adempimenti tributari: come avviene lo slittamento?

Adempimenti tributari: come avviene lo slittamento?

Gli adempimenti di natura tributaria in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio slittano ufficialmente al 30 giugno 2020.  Si tratta ad esempio della dichiarazione annuale IVA 2020 precedentemente fissata al 30 aprile, della comunicazione delle operazioni transfrontaliere del primo trimestre 2020 anch’esso in scadenza al 30 aprile, e dei modelli riepilogativi Intrastat con scadenze 25 marzo, 25 aprile e 25 maggio.

Lo stabilisce l’articolo 62, D.L. 18/2020, in cui si riporta che i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in territorio di Stato, vedranno sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

Settori energetici

Novità anche per quanto riguarda i settori di lavoro in ambito energetico. Per quanto riguarda energia elettrica e gas naturale, i soggetti che sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni annuali ai sensi dell’articolo 26, avranno tempo di provvedere al pagamento dell’adempimento entro il 30 giugno 2020.

Anche i settori dell’accisa sul carbone, la lignite, il coke e tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale ai sensi dell’articolo 21, potranno provvedere al soddisfacimento dell’adempimento entro il 30 giugno.

Modelli Intra

Con riferimento ai modelli Intra, la proroga ha trovato conferma con un comunicato stampa del 20 marzo  2020  della  Direzione  delle  Dogane,  secondo  cui  rientra  nella  sospensione  dei termini  anche  la  scadenza  della  presentazione  telematica  degli  elenchi  riepilogativi  delle operazioni  intracomunitarie  (Modelli  Intra)  di  cui  all’articolo  50,  comma  6,  D.L.  331/1993, convertito con modificazioni, dalla Legge 427/1993. Tale adempimento sospeso è effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

La sospensione fa riferimento agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, oltre a quelli dei servizi resi e ricevuti che ordinariamente devono essere presentati all’Agenzia delle dogane, esclusivamente in modalità telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al mese o trimestre di riferimento.

Pagamento dei diritti doganali

Sempre in tema di Dogane e misure previste dal D.L. 18/2020, l’articolo 92, dispone che il pagamento dei diritti doganali, in scadenza tra il 17 marzo e il 30 aprile 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e79, siano differiti di ulteriori trenta giorni senza che vengano applicati interessi.  

L’Agenzia delle Dogane ha chiarito che il beneficio è previsto per i titolari dei “conti di debito” tenuti da soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e passeggeri, con riferimento sia alle risorse proprie tradizionali che ai connessi diritti doganali.

In base alle vigenti disposizioni europee, l’autorità doganale, dal momento che il governo ha riconosciuto per tali categorie gravi difficoltà di carattere economico, prevede il beneficio della proroga del termine di pagamento dei sopra indicati “conti di debito” e della non applicazione degli interessi di credito, e quindi non è prevista sanzione amministrativa prevista per il ritardato pagamento dei tributi.

Esterometro

Per quanto riguarda, invece, l’Esterometro si ricorda che l’articolo 16 D.L. 124/2019 ha modificato l’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015:  a  decorrere dall’anno 2020 i soggetti passivi Iva trasmettono  trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le  quali è  stata  emessa  una  bolletta  doganale  e  quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

La trasmissione telematica è effettuata tenendo conto della data del documento per le fatture emesse e della data di ricezione del documento comprovante l’operazione per le fatture ricevute; per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva. Da quest’anno le scadenze trimestrali per l’invio della comunicazione delle operazioni transfrontaliere diventano:

  • primo trimestre – 30 aprile 2020 (sospeso fino al 30 giugno 2020);
  • secondo trimestre – 31 luglio 2020;
  • terzo trimestre – 31 ottobre 2020;

Soggetti passivi non residenti

La sospensione degli adempimenti tributari fa riferimento ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, tra questi potrebbero essere inclusi anche i soggetti passivi non residenti. Si tratta di soggetti identificati in Italia mediante la nomina di un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta, visto che anch’essi sono dotati di domicilio fiscale in Italia

In conclusione, la sospensione degli adempimenti tributari prevista dal Decreto Cura Italia riguarda esclusivamente gli adempimenti tra contribuente e Amministrazione finanziaria. Tuttavia, gli adempimenti prodromici alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, come il mancato rinvio della scadenza delle Certificazioni Uniche, non sono stati toccati.

Probabilmente, non c’è l’intenzione, di posticipare i termini di predisposizione delle dichiarazioni dei redditi. Questo sia per il modello 730, il cui termine di presentazione è comunque stato posticipato al prossimo 30 settembre, sia per il modello Redditi Persone Fisiche, che ha come scadenza il 30 novembre, ma che vede come prima scadenza di pagamento il prossimo 30 giugno.

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