Nella dichiarazione dei redditi 730/2020 e Redditi PF2020, sarà possibile portare in detrazione le spese mediche sostenute durante il corso dell’anno 2019. La deduzione sarà pari al 19% delle spese sostenute per prestazioni di tipo chirurgico, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche, analisi di vario genere, acquisto di protesi sanitarie, ricoveri e acquisiti di medicinali tra gli altri.
i dati delle spese mediche sono fornite all’Agenzia delle Entrate dagli operatori e dalle strutture sanitarie, e il contribuente li ritroverà presenti nella dichiarazione dei redditi precompilata. Il dato che l’utente troverà preimpostato potrà poi essere modificato dal contribuente.
Quale tipo di documentazione il contribuente deve conservare? Andiamo a vedere quindi i vari casi e i relativi documenti prestazionali da custodire.
Spese mediche generiche
Per quanto riguarda le spese mediche generiche e l’acquisto di farmaci anche omeopatici relativi all’acquisto di medicinali, si devono conservare gli scontrini fiscali parlanti in cui sono indicati
- la natura e quantità dei medicinali acquistati,
- il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale
- il codice fiscale del destinatario dei medicinali
Per le spese mediche generiche e l’acquisto di farmaci relativi ai certificati medici per usi sportivi, per la patente, per l’apertura e chiusura di malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali occorre conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico;
Sussidi tecnici e informatici
Per quanto riguarda i sussidi tecnici ed informatici oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, intestate alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta fiscalmente a carico a carico, che ha sostenuto l’onere, occorre conservare anche
- una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992
- specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui è affetto il soggetto, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata.
- una certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità di guerra e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità
Spese familiari non a carico
Per quanto riguarda le spese di familiari non a carico, affetti da patologie esenti, servirà invece custodire:
- la certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo,
- il certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione,
- il modello 730-3 o REDDITI dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’Irpef del soggetto affetto dalla malattia,
- le fatture, le ricevute fiscali ed eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati, l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare.
Spese mediche effettuate all’estero
Un capitolo a parte meritano le spese mediche che sono state effettuate all’estero. In questo caso, come ci si deve comportare? Non cambia di fatto nulla; sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia e pertanto deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
L’unica precisazione da fare, riguarda alla lingua nella quale il documento che si ha in mano è scritto: se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta.
Se la documentazione è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata. Unica eccezione, riguarda i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano, per i quali non è necessaria la traduzione se i documenti sono scritti rispettivamente in francese o tedesco.
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