Acconti IMU: ecco le date delle rate

Acconti IMU: ecco le date delle rate

La Legge di Bilancio 2020 all’articolo 1, dal comma 738 al 782, della legge 160/2019 ha di fatto rappresentato un punto di svolta da non poco per quanto concerne l’imposta patrimoniale sugli immobili vista l’abolizione dell’imposta unica comunale e al contempo, l’eliminazione della Tasi, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari).

Con la Tasi ormai abrogata, anche le ripartizioni del tributo tra il titolare del diritto reale e l’occupante scompaiono, con il titolare reale che resterà tuttavia sempre obbligato all’IMU secondo le regole ordinarie stabilite.

Di fronte a quanto affermato, possiamo dire che l’IMU si pone in linea di continuità con il precedente regime impositivo e trova applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale, uniche eccezioni il Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano chiamati a rispettare le imposizioni dei propri statuti di riferimento.

Proprio per quanto riguarda Trento e Bolzano, il comma 739, prevede la continuità applicativa delle norme relative all’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento e sull’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano.

Tornando invece alla nuova disciplina che vede coinvolto il resto del territorio nazionale, essa dispone che i soggetti passivi sono chiamati ad effettuare il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2020 in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

Resta invece facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione da corrispondere sempre entro il 16 giugno. La prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l’anno 2019, in questo caso il soggetto passivo IMU ha il dovere di corrispondere in sede di acconto la metà esatta dell’importo versato nel 2019, che coincideva con la sua quota parte ai fini Tasi.

A regime invece, il versamento della prima rata sarà pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

Passaggi di proprietà avvenuti nel 2019 o 2020: dubbi principali

La norma così come formulata, trascina tuttavia con se alcuni dubbi sulla sua applicazione per quanto riguarda il passaggio di proprietà di immobili avvenuti nel 2019 e nel 2020. A chiarirli però ci ha pensato il Mef con apposita circolare dello scorso 18 marzo.

In caso di cessione dell’unità immobiliare nel corso del 2019, avendo versato delle somme a titolo di Imu e Tasi per l’anno 2019, si dovrebbe procedere al versamento dell’acconto per il 2020? A tal proposito il Ministero dell’Economia e della Finanza, ha giudicato che procedere in questo modo comporterebbe un inutile aggravio di oneri sia per il contribuente, che sarebbe costretto a versare un acconto poi far richiesta di rimborso, sia al Comune che sarebbe poi chiamato a procedere alla restituzione.

La soluzione più razionale secondo il dicastero, sarebbe quella di considerare la condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire l’assenza del presupposto impositivo, e quindi non procedere con il versamento dell’acconto per il 2020.

Qualora invece il contribuente abbia proceduto all’acquisto dell’immobile nel corso del primo semestre 2020, il contribuente sarà chiamato a versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota IMU stabilita per l’anno precedente secondo disciplina previgente.

Non solo, va tenuto presente a vantaggio del contribuente, che se al momento del versamento dell’acconto, il Comune avesse già pubblicato sul sito www.finanze.gov.it le aliquote IMU applicabili per il 2020, egli è in grado di determinare l’imposta applicando le nuove aliquote.

Secondo il comma 761, anche la nuova Imu “è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso”. A tal fine occorre computare per intero il mese durante il quale il possesso si sia protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Ultimo caso, riguarda la posizione in cui un contribuente abbia allo stesso tempo venduto un immobile nel 2019 e acquistato un altro immobile situato nel territorio dello stesso Comune nel primo semestre del 2020.

In questo caso, il soggetto sarà in obbligo di versare l’acconto 2020 scegliendo tra il metodo individuato dal comma 762 per l’acconto 2020 e quello previsto dalla stessa norma a regime. Il contribuente verserà l’acconto 2020 per l’immobile venduto nel 2019, calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di IMU e di Tasi, mentre non verserà nulla per quello acquistato nel 2020.

Per il caso di acquisto invece il contribuente verserà l’acconto 2020 per l’immobile acquistato nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell’aliquota dell’IMU vigente per l’anno 2019, mentre non corrisponderà l’IMU per l’immobile venduto nel 2019.

Il contribuente tuttavia, sarà costretto ad adottare lo stesso criterio per tutti e due gli immobili, senza poterli combinare visto che questa operazione porta a non versare alcun acconto, vincolo che decade se gli immobili si trovano in Comuni diversi.

Tag: Acconti IMU, Legge di Bilancio 2020, Passaggi di proprietà