L’INPS ha pubblicato la circolare contenente le istruzioni per la modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95.
Il Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF” deve essere compilato dai soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e del terziario e dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione così come disciplinato dall’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS.
Sezione I Artigiani e Commercianti
Per effetto dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 241/97, con riferimento ai contributi dovuti per l’anno 2019, i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori), devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF”.
Nelle sezioni RR2 e RR3 da quest’anno, nel caso in cui il coadiuvante/coadiutore possegga utili derivanti da partecipazione in S.r.L. diversa da quella per la quale è stato iscritto alle gestioni autonome, l’importo deve essere indicato nella colonna 3A e andrà indicato, sommato agli altri redditi d’impresa, in RR3, colonna 3.
Pertanto, nel campo RR1, colonna 3, deve essere indicata solo la quota di partecipazione nel caso del titolare ovvero solo se è presente almeno un rigo in cui casella “Tipologia iscritto” è indicato il codice
Termini di versamento
L’INPS ricorda che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, per artigiani e commercianti, e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi, per il corrente anno, entro il 30 giugno 2020 o il 31 luglio 2020, per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2019 e primo acconto per l’anno 2020, ed entro il 30 novembre 2020.
I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 1° luglio e il 31 luglio 2020 devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Il D.P.C.M. 27 giugno 2020 ha previsto il differimento, per l’anno 2020, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1 del medesimo D.P.C.M., come sotto specificato:
- entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
- dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo: “API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo; “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo; “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.
Contribuenti interessati
Il differimento per l’anno 2020 interessa soggetti come:
- i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita’ fiscale ISA, o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilita’ dagli stessi,
- i soggetti che applicano il regime forfetario
- i soggetti che adottano il regime di vantaggio previsto per incentivare l’imprenditoria giovanile
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116
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