Arriva l’ufficialità della proroga fino al 31 marzo della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 e delle comunicazioni dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni. Allo stesso tempo si è disposto lo slittamento al 5 maggio per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate mentre è stato anticipato al 30 settembre del corrente anno la presentazione dei modelli 730.
Tutte novità contenute nell’art.1 del D.L. numero 9 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 2 marzo e in vigore da martedì 3; un decreto legislativo di emergenza viste le misure urgenti adottate nei confronti di imprese, lavoratori e famiglie connesse al contrasto del problema sanitario dovuto al diffondersi del Covid-19
Le disposizioni dell’art. 1 non sono però limitate ai soggetti coinvolti dalle disposizioni di contrasto all’emergenza sanitaria, ma hanno un’applicazione generalizzata, che vale la pena approfondire.
Contenuto dell’art. 1
Qual è quindi il contenuto dell’art 1 del decreto di emergenza? Cominciamo con il dire, che in primis, viene disposta una generale anticipazione al 2020 delle nuove scadenze per certificazioni del sostituto d’imposta, dichiarazioni precompilate e modelli 730 previste dall’art. 16 bis del DL 124/2019, che si sarebbero dovute applicare a partire dal prossimo anno solare.
Ne deriva che le Certificazioni Uniche 2020 dovranno essere trasmesse per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro la data ultima del 31 marzo, data posticipata rispetto la precedente fissata per il 9 marzo, primo giorno feriale utile visto che il 7 è il sabato prefestivo.
I modelli 770/2020 e le Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate come quelle relative ai redditi di lavoro autonomo professionale, dovranno essere inviate entro il 2 novembre 2020.
Viene invece confermata la scadenza del 31 marzo per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020 e per le certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019, come lo sono modelli CUPE e altre certificazioni in forma libera.
Resta applicabile dal 2021 la disposizione secondo cui l’Agenzia delle Entrate rende disponibili agli interessati i dati delle Certificazioni Uniche pervenute nell’area autenticata del proprio sito internet, come racchiuso nell’art.4 del DPR 322/98.
Il 31 marzo del 2021, rappresenterà anche il termine ultimo per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti gli oneri deducibili e detraibili che si devono utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi e il cui termine precedente era fissato in scadenza per il 28 febbraio.
Le comunicazioni prorogate
Nel dettaglio ecco un elenco delle aree di interesse delle comunicazioni relative al 2019 coinvolte nel decreto:
- Comunicazioni riguardanti interessi passivi e oneri accessori relativi ai mutui agrari e fondiari;
- I premi per contratti assicurativi sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e i contributi di previdenza complementare;
- I contributi sanitari versati senza il tramite del sostituto d’imposta e le spese sanitarie rimborsate da Enti e Casse aventi esclusivamente fine assistenziale e da Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
- Le spese per gli asili nido, le spese universitarie e le spese funebri.
- Le comunicazioni da parte degli amministratori di condominio riguardanti spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, dell’arredo, e della riqualificazione energetica effettuati su parti di edifici residenziali.
Dichiarazioni precompilate
Slitta dal 15 aprile al 5 maggio per effetto delle proroghe di cui abbiamo già parlato, la data della messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Avverrà nell’anno corrente e non più nel 2021, l’applicazione di tutti i nuovi termini relativi ai modelli 730, se ne deduce che il suddetto modello, relativo all’anno 2019, si potrà presentare entro il 30 settembre 2020 indipendentemente dalla modalità di presentazione che viene scelta.
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