La detrazione delle spese mediche sostenute dal contribuente durante l’anno potrà avvenire nelle dichiarazioni dei redditi 730/2020 e Redditi Persone Fisiche 2020.
Tuttavia è importante capire bene quella che è la dicitura presente sullo scontrino fiscale, detto anche scontrino parlante, visto che in farmacia si può procedere all’acquisto di prodotti che possono essere portati in detrazione e altri che invece non contribuiscono a tale operazione.
Cerchiamo quindi, con il presente articolo di riepilogare e chiarire il quadro della situazione, in vista anche dell’avvicinarsi della compilazione e dell’invio della dichiarazione dei redditi. Le spese mediche, in cui sono comprese anche le spese per l’acquisto di medicinali, sono detraibili in dichiarazione del 19% per l’importo eccedente la eccedente la franchigia di 129,11 euro.
Tuttavia ci si sono determinate condizioni, la detrazione infatti spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino o cosiddetto “scontrino parlante” in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico che è anche identificativo della qualità del farmaco, il codice fiscale del destinatario.
Se le spese sanitarie superano il tetto massimo di 15.493,71 euro, vi è la possibilità di poter ripartire la detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo.
Ruolo e funzione dello scontrino parlante
Per poter riconoscere un farmaco che contribuisce alla detrazione nella dichiarazione da un altro che invece non lo fa, lo scontrino parlante riveste un ruolo fondamentale visto che su di esso viene riportata natura e qualità, di fatto basta controllare la sua codifica.
Dei tanti prodotti che possono essere comperati in farmacia, solo alcune categorie sono deducibili, e sono quelle che sullo scontrino fiscale riportano diciture come:
- Farmaco, medicinale, f.co, med e altre abbreviazioni o terminologie riferite inequivocabilmente a farmaci. Queste indicazioni sullo scontrino danno diritto alla detrazione al 19
- Aic (codice di autorizzazione all’immissione in commercio): per motivi di privacy del contribuente lo scontrino può indicare anche un unico codice univoco di autorizzazione anziché il nome specifico del farmaco che sarà rilevato mediante lettura ottica del codice a barre
- Omeopatici: i farmaci omeopatici sono considerati medicinali e a questi sono equiparati. Sono definiti in base al d.lgs 219/2006 come “quelli ottenuti mediante un processo descritto dalla farmacopea europea o in sua assenza dalle farmacopee ufficiali degli stati membri.”
- Ticket: questa dicitura c’è per i medicinali erogati unicamente dal servizio sanitario e pertanto da diritto alla detrazione,
- Farmaco/medicinale preparazione galenica: le preparazioni galeniche sono i medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (formule magistrali) o in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell’Unione Europea (formule officinali). Sono detraibili se è specificata la loro natura, per questo è necessaria l’indicazione farmaco/medicinale.
- SOP-OTC: sono sigle utilizzate per i medicinali che non necessitano di prescrizione medica e sono suddivisi tra medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e le restanti tipologie. Trattandosi di medicinali sono detraibili.
- Medicinali fitoterapici: sono medicinali che contengono esclusivamente come sostanze attive sostanze vegetali o preparazioni vegetali. Tali medicinali sono ufficialmente approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che ne autorizza l’immissione in commercio dopo averne verificato la qualità, l’efficacia e la sicurezza e per tale motivo possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie. Non danno diritto alla detrazione le spese indicate nello scontrino con le seguenti diciture:
Non possono essere invece considerati prodotti che contribuiscono alla detrazione fiscale gli integratori alimentari visto che essi vengono somministrati, sostanzialmente, per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, senza per questo essere considerati dei medicinali. Gli integratori infatti vengono qualificati prodotti appartenenti all’area alimentare”, e per tale motivo non sono detraibili.
Non godono di deducibilità nemmeno le spese per i parafarmaci, siano essi prodotti fitoterapici, pomate colliri, ecc., non può essere equiparata a quella per medicinali.
Documenti utili per accedere alla deducibilità
Per le spese mediche in generale occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme. Ad esempio per le spese mediche generiche e acquisto di farmaci anche omeopatici: relative all’acquisto di medicinali, occorre conservare gli scontrini fiscali parlanti in cui sono indicati la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
per le spese relative all’acquisto di alimenti a fini medici speciali occorre conservare la fattura o lo scontrino fiscale parlante oppure, integrazione sul documento di spesa del codice fiscale e attestazione del rivenditore dalla quale risulti la natura, la qualità e la quantità del prodotto venduto e la riconducibilità degli stessi tra gli alimenti indicati nella sezione A1 del registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001.
Per le spese relative ai certificati medici per usi sportivi, per la patente di guida, per l’apertura e chiusura di malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali occorre conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico.
Infine, per quanto riguarda le spese mediche sostenute all’estero, esse sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia, quindi la documentazione ricevuta va conservata.
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