L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla riduzione all’80% della misura degli acconti IRPEF, IRES e IRAP, dovuti al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, se calcolati con il cosiddetto criterio previsionale.
Il chiarimento arriva per mezzo della circolare n 9/2020, nella quale viene riportata la disposizione dell’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi per omesso o insufficiente versamento degli acconti nel caso in cui l’importo versato sia quanto meno pari all’80% della somma che risulterebbe dovuta al titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al 2020.
Oltre all’imposte di cui si è parlato nelle righe precedenti, la riduzione sarà applicata anche ad:
- Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito attraverso criteri forfettari. Con questa si fa riferimento anche all’imposta sostitutiva per il regime forfettario e all’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio
- Alla cedolare secca
- All’IVAFE
- All’IVIE
Niente regime sanzionatorio
Per scongiurare l’applicazione del regime sanzionatorio la soglia minima potrà essere garantita attraverso un versamento carente a condizione che esso venga sanato attraverso il ravvedimento operoso seguendo le modalità stabilite ordinariamente.
Questa prassi può essere adottata a condizione che non sia già intervenuta la notifica di atti di liquidazione o di accertamento oppure le comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate al contribuente, riguardanti gli esiti della liquidazione automatica e/o del controllo formale.
Sara quindi possibile sanare l’omesso o il versamento insufficiente pagando in aggiunta alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data nella quale la violazione è regolarizzata.
Viene inoltre confermato che nonostante il “metodo previsionale acconti giugno”, la disposizione sarà applicabile ad entrambe le rate dell’acconto dovuto al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, 2020 per i cosiddetti “soggetti solari”, purchè determinate con il metodo previsionale.
Tuttavia, la circolare 9/2020 non fornisce spiegazioni chiarificatrici sul comportamento da adottare nel caso in cui l’acconto complessivamente versato per il 2020 pari almeno all’80% dell’imposta dovuta, debba risultare nella prima rata non inferiore al 40% dell’importo complessivamente dovuto, ovvero non inferiore al 32% dell’imposta che si presume dovuta per il 2020.
In tal senso, si induce ad esautorare l’art.4 comma 2 lett. B del D.L. 68/89 nel quale è contenuta la normativa secondo cui le sanzioni previste non si applicano in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l’importo versato non è inferiore al 40% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso”.
Sembra tuttavia logico affermare, che siano inapplicabili le sanzioni previste qualora la prima rata risulti non inferiore al 32% di tale imposta, considerato che, per il 2020, la somma dovuta a titolo di acconto.
Modalità di determinazione dell’acconto
la determinazione dell’acconto dovuto può avvenire alternativamente secondo due modalità:
- il metodo storico;
- il metodo previsionale.
Con il metodo storico, il calcolo dell’acconto è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di eventuali detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi.
Con il metodo previsionale, invece, coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente possono ricorrere ad un versamento stimato, ossia sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta.
Tale scelta, come già sopra evidenziato, può comportare la riduzione o il non pagamento dell’acconto, ma, al contempo, espone il contribuente di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto, con conseguente applicazione delle sanzioni, di cui al sopra citato articolo 13 D.Lgs. 241/1997, sulla differenza non versata.
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