Le spese veterinarie sostenute nel corso dell’anno per la cura degli amici a quattro zampe, potranno essere portate in detrazione nella prossima dichiarazione dei redditi. Lo stabilisce l’art.15 del TUIR, nel quale viene disposta la detrazione del 19% per le spese sostenute per la cura degli animali.
Sono infatti detraibili le spese eseguite per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre restano escluse quelle per la cura di animali allevati o detenuti nell’ambito di attività agricole o utilizzati per attività illecite.
Nell’elenco delle spese detraibili rientrano:
- Le spese relative alle prestazioni rese dal medico veterinario;
- Gli importi corrisposti per l’acquisto di medicinali prescritti dal veterinario. A tal proposito è utile precisare che non sarà necessario conservare le prescrizioni del veterinario: basterà che lo scontrino riporti il codice fiscale di chi sostiene la spesa e la natura di farmaco che può essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio dello stesso o dalla codifica FV, acronimo di “farmaco per uso veterinario”, utilizzata per la trasmissione dei dati al STS;
- Le spese per le analisi di laboratorio e interventi in cliniche veterinarie
- Le spese per l’acquisto di farmaci venduti in strutture diverse dalle farmacie, purché autorizzate dal Ministero della Salute;
- Le spese per l’acquisto di farmaci senza obbligo di prescrizione medica.
Non rientrano invece nella detrazione le spese sostenute per mangimi speciali per animali da compagnia anche se prescritti dal veterinario in quanto non sono considerati farmaci. La detrazione si applica dal 1° gennaio fino all’importo massimo di 500 Euro, per la parte eccedente 129,11 Euro;
Fino al 31 dicembre 2019, fino all’importo massimo di 387,34 Euro per la parte che eccede 129,11 Euro. Resta ovvio che, il limite di spesa deve essere riferito all’ammontare complessivo delle spese sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti.
Indicazioni utili per la compilazione
L’importo di 129,11 Euro consiste in una franchigia. Pertanto, l’importo massimo delle spese che danno diritto alla detrazione è pari a:
- 370,89 euro (500 – 129,11 euro) dall’1.1.2020 e la detrazione massima ottenibile è di 70,47 euro (370,89 x 19%);
- 258,23 euro (387,34 – 129,11 euro) fino al 2019 e la detrazione massima ottenibile è di 49,06 euro (258,23 x 19%), arrotondato a 49 euro.
La Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che, dal 1º gennaio 2020, la detrazione IRPEF del 19% spetta soltanto se il pagamento delle spese è avvenuto tramite bonifico bancario o postale o altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, come carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
L’ammontare della spesa va indicato in dichiarazione dei redditi nei righi da RP8 a RP13 del modello REDDITI PF 2020, con il codice spesa 29.
Le novità nel modello 730 precompilato
Le spese veterinarie sono entrate a far parte del modello 730 precompilato, in quanto rientrano nelle nuove spese mediche inserite nella precompilata, insieme ad altre spese come farmaci da banco, psicologo, spese infermieristiche, spese per l’ostetrica, spese per occhiali lenti a contatto e altri effettuati in negozi di ottica.
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