Esterometro

Modulo del software COMUNICAZIONI FISCALI GB

Il software Esterometro è la nuova applicazione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti le operazioni transfrontaliere.

Esterometro 2019: rilascio applicazione - 3

Esterometro: adempimento e normativa

Secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 3 bis del D.Lgs. n. 127/2015, per tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti nel territorio italiano, i soggetti passivi devono comunicare telematicamente i dati delle operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle Entrate. L’adempimento riguarda quindi fatture emesse e ricevute da soggetti che non sono stabiliti nel territorio italiano.

Con l’Esterometro si comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni (sia attive che passive) intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri, a fronte dell’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica. L’obbligo è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2019 allo scopo di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle operazioni attive e passive intercorse con l’estero (soggetti comunitari, soggetti extracomunitari).

Soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei dati fattura

Sono obbligati a procedere con la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere i soggetti tenuti all’adempimento dell’obbligo di emissione della fattura elettronica (sia nei confronti di altri soggetti passivi, sia nei confronti di consumatori finali).

In linea generale devono adempiere a tale obbligo (della fatturazione elettronica) i soggetti passivi stabiliti all’interno del territorio dello Stato italiano.

A tal proposito, sono considerati come soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato:

  • i soggetti non residenti direttamente identificati (come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E del 2018)
  • i soggetti non residenti che hanno proceduto con la nomina di un proprio rappresentante fiscale in Italia
  • i soggetti esteri che non hanno partita IVA

soggetti esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica (a titolo esemplificativo i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio, i soggetti che applicano il regime forfetario, ossia soggetti con ridotto volume d’affari) sono conseguentemente esonerati dall’obbligo di invio dell’Esterometro all’Agenzia delle Entrate.

Ambito soggettivo e oggettivo

I dati delle operazioni oggetto di comunicazione sono stato individuati dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, ed in particolare dal punto 9.

Nella nuova comunicazione occorre pertanto indicare anche le fatture emesse o ricevute da soggetti esteri non stabiliti ma solo identificati direttamente nel territorio dello Stato oppure con rappresentante fiscale. A tal fine occorre indicare nell’Esterometro l’acquisto di merce che si trova in Italia con fattura ricevuta:

  • da fornitore comunitario (integrazione della fattura senza Intrastat);
  • da fornitore extracomunitario (autofattura).

Allo stesso modo occorre indicare nell’Esterometro le fatture emesse per vendita di beni con consegna in Italia nei confronti di un cliente estero identificato in Italia.
A differenza delle precedenti, le fatture attive e passive che hanno come controparte un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, non sono incluse nell’Esterometro.

Si riepilogano di seguito le operazioni da includere della comunicazione “Esterometro”:

  • fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
  • fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
  • fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
  • autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
  • autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.

Scadenze

La trasmissione deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo:

  • rispetto alla data di emissione del documento (fatture attive)
  • rispetto alla data di ricezione del documento (fatture passive; la data di ricezione corrisponde alla data di registrazione dell’operazione nel registro IVA degli acquisti)

Per la prima comunicazione di gennaio 2019 l’adempimento è stato differito al 30 aprile del 2019.

Sanzioni per omessa o errata trasmissione

In caso di omessa ovvero errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni in questione, è prevista l’applicazione di una sanzione di carattere amministrativo pari a 2 euro per ogni fattura (limite massimo fissato a mille euro per trimestre).

Prevista la riduzione a metà della sanzione (limite massimo di euro cinquecento), se la violazione viene sanata entro quindici giorni dalla scadenza della trasmissione;

Non trova applicazione l’istituto del cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.




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