Il software Invio Corrispettivi giornalieri è l’applicazione per l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.
In base al provvedimento del 4 luglio 2019, per l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri nel periodo transitorio (1° luglio – 31 dicembre 2019) previsto dal Decreto Crescita (DL n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019), l’Agenzia delle Entrate, per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 € che non hanno la disponibilità di un registratore telematico, ha permesso l’invio massivo dei corrispettivi utilizzando le modalità e il tracciato della Comunicazione Dati Transfrontalieri (ex “Dati Fattura”) secondo le convenzioni previste dalle specifiche tecniche.
L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi è stato anticipato al 1° luglio 2019 per i commercianti al minuto con volume d’affari dell’anno precedente superiore a 400.000 euro. Se questi non sono riusciti ad adeguare il registratore telematico entro il 1° luglio, potranno comunicare i corrispettivi tramite il tracciato della Comunicazione Dati Transfrontalieri (ex “Dati Fattura”), finché il registratore non viene aggiornato (tempo massimo 31/12/2019).
Con la proroga disposta dal Decreto Crescita (articolo 12-quinquies del DL 34/2019), si è risolto l’incubo di non riuscire ad adempiere all’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite Registratore Telematico, per i soggetti che sono riusciti ad entrare in possesso e/o attivare entro il 1° luglio 2019 tutta la strumentazione necessaria.
L’invio è obbligatorio per i commercianti al minuto con volume d’affari dell’anno precedente superiore a 400.000 euro.
Nella risoluzione n. 47/E/2019 l’Agenzia delle Entrate ha osservato che per volume di affari s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare, tenendo conto delle variazioni.
N.B. Le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall’obbligo per il 2019.
Per i soggetti obbligati, in mancanza di un registratore telematico aggiornato è possibile trasmettere i dati all’Agenzia tramite il tracciato della Comunicazione Dati Transfrontalieri (ex “Dati Fattura”) secondo le convenzioni previste dalle specifiche tecniche.
Le specifiche tecniche del tracciato ex “Dati Fattura” contengono precise indicazioni di compilazione dei corrispettivi all’interno del file XML.
In particolare occorrerà compilare:
In particolare, nel caso di corrispettivi soggetti a IVA si dovranno valorizzare:
Nel caso di corrispettivi non soggetti a IVA si dovranno valorizzare:
Nel caso, infine, di corrispettivi con ventilazione IVA si dovranno valorizzare:
All’interno dello stesso file XML si potranno inserire più blocchi – ad esempio fino a 31, qualora non vi siano giorni di chiusura nel mese – con riferimento a date diverse.
La trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Sul punto è intervenuta la circolare 15/E/2019, che nel chiarire l’intero quadro normativo, ha anticipato la pubblicazione del provvedimento 236086/2019 del 4 luglio scorso, con il quale sono state successivamente definite le modalità tecniche di trasmissione dei corrispettivi nel “doppio” periodo transitorio.
Si ricorda che per quanto concerne i corrispettivi del mese di luglio, al fine di beneficiare della moratoria delle sanzioni di cui all’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015, la trasmissione dovrà avvenire entro il 2 settembre 2019, in quanto il 31 agosto cade di sabato.
Il Decreto Crescita poi ha stabilito che nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti, non si applicano le sanzioni previste in caso di ritardo nell’invio dei dati, a condizione che la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto (articolo 12-quinques, DL n. 34/2019).
Quindi la non sanzionabilità sarà:
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