Dichiarazione integrativa 2019: prima parte
Attraverso la dichiarazione integrativa, tutti i contribuenti hanno la possibilità di presentare un nuovo modello Redditi e Irap al fine di correggere eventuali errori e/o omissioni commessi nel modello precedentemente inviato.
Con la newsletter di oggi vediamo insieme come inviare una Dichiarazione integrativa (prima parte). Nelle successive comunicazioni vedremo come fare la Dichiarazione integrativa a favore (seconda parte) e la Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98 (terza parte).
Cos’è una dichiarazione integrativa?
Una dichiarazione integrativa è una dichiarazione dei Redditi che viene ripresentata dal contribuente per sanare eventuali errori commessi nella precedente dichiarazione.
Quindi, il presupposto per la presentazione della dichiarazione integrativa è che sia già stata validamente presentata la dichiarazione originaria.
In sostanza, dunque, si tratta del modello Redditi e Irap già inviato a cui possono essere aggiunte nuove parti oppure eliminate o sostituite.
Ricordiamo che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
Nella sezione dedicata al “Tipo di dichiarazione”, presente nei frontespizi delle dichiarazioni dei Redditi Persone Fisiche, Società di Persone, Società di Capitali, Enti non commerciali e del modello Irap, sono presenti le seguenti caselle:
- “Correttiva nei termini”,
- “Dichiarazione integrativa”,
- “Dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998)”.
Per poter inviare una dichiarazione integrativa, deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa”.
Nella casella “Dichiarazione integrativa” deve essere indicato alternativamente:
- il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior o minor reddito o di un maggior o minor debito d’imposta o di un maggior o minor credito, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art.13 del decreto legislativo n.472 del 1997;
- il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, commi 634 – 636, L. 190/2014, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art.13 del decreto legislativo n.472 del 1997. L’Agenzia delle Entrate mette infatti a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risulti¬no spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.
Dichiarazione integrativa con
Il software GB permette di compilare e inviare la dichiarazione integrativa rettificando o integrando la dichiarazione originaria già presentata nei termini oppure inviata entro 90 giorni dalla scadenza.
Per poter inviare una dichiarazione integrativa occorre:
- posizionarsi nel frontespizio del modello Redditi o del modello Irap;
- fare doppio click in corrispondenza della casella “dichiarazione integrativa” e scegliere il “codice 1” o il “codice 2” a seconda della tipologia di dichiarazione integrativa che si sta inviando;
MAR/17