Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR n. 322/98)
La Dichiarazione integrativa, nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8-ter, del DPR n.322 del 1998, permette a tutti i contribuenti che hanno presentato la Dichiarazione dei Redditi e/o IRAP di cambiare idea sull’utilizzo del credito e chiedere che lo stesso venga utilizzato in compensazione invece che a rimborso.
Se il rimborso del credito non è già stato erogato neanche in parte, presentando una dichiarazione integrativa art.2 comma 8-ter DPR 322/1998 è possibile modificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza del credito da utilizzare in compensazione.
Nei frontespizi del modello redditi Società di Capitali, Società di Persone, Persone Fisiche ed Enti non commerciali e nella Dichiarazione IRAP è presente la casella “Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)” per permettere al contribuente di usufruire di questa scelta.
Ricordiamo che, questo tipo di dichiarazione può essere presentata solo nel caso in cui sia già stata presentata e validata la dichiarazione originaria. Si considerano validamente presentate anche le dichiarazioni presentante entro 90 giorni dal termine della scadenza, attribuendo le dovute sanzioni.
Dichiarazione integrativa (art.2, co. 8-ter, DPR 322/98) con
Per fare una “Dichiarazione integrativa art.2, co. 8-ter, DPR 322/98” con GBsoftware è necessario:
- Modificare la dichiarazione originaria considerata valida, rettificandola o integrandola;
- Inserire il check nella casella presente nel Frontespizio dei modelli Redditi e Irap;
- Procedere alla creazione del file telematico.
Nel frontespizio del modello Redditi…
Nel frontespizio della Dichiarazione IRAP…
La “Dichiarazione integrativa art.2, co. 8-ter, DPR n. 322/1998” può essere presentata entro 120 giorni dalla scadenza originaria della dichiarazione, che per quest’anno era il 2 Dicembre 2019. Quindi il termine ultimo per presentare questo tipo di dichiarazione è il 31 Marzo 2020.
Qualora, oltre a modificare quanto previsto dall’art. 2, co. 8-ter del DPR 322 del 1998, vengono inserite anche correzioni di errori od omissioni, non deve essere barrata la suddetta opzione ma va compilata la casella “Dichiarazione integrativa”.
DB101 – DB131 – DB121 – DB111 – DB301 – SAM/4