Dichiarazione Irap 2017
È stato approvato in data 31 gennaio il modello di dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive con le relative istruzioni, per l’anno d’imposta 2016.
Il Modello IRAP 2017 deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2016, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.
PRINCIPALI NOVITA’ DELLA DICHIARAZIONE IRAP 2017
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Esenzione per il settore agricolo e della pesca
Tra le novità è previsto l’esonero dal pagamento del tributo per imprenditori agricoli e del settore della pesca. Sono stati eliminati, pertanto, dalla tabella delle aliquote Irap, i codici che consentivano l’inserimento dell’aliquota ridotta per il settore agricolo e non sono più presenti, per il medesimo motivo, i campi nei quali doveva essere specificato il valore della produzione soggetto all’aliquota del settore agricolo.
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Aumento della deduzione per i soggetti di minori dimensioni
È stata rideterminata l’entità delle deduzioni forfettarie prevedendo un incremento per le società in nome collettivo e in accomandita semplice (ed equiparate), le persone fisiche esercenti attività commerciali, le persone fisiche e le società semplici esercenti arti e professioni. L’importo delle predette deduzioni è aumentato, a seconda degli scaglioni di valore della produzione, di 5 mila euro, di 3.750 euro, di 2.500 euro e di 1.250 euro.
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Deduzione del costo residuo del personale dipendente anche per gli stagionali
La deduzione del costo residuo per il personale dipendente (pari alla differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti per il medesimo), viene estesa anche ai lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro, nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. La deduzione spetta nella misura del 70% della differenza sopra citata.
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Rettifiche/riprese di valore dei crediti per banche e assicurazioni
Per banche, enti finanziari e imprese assicurative viene previsto che le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti (nel caso di banche) e le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti (nel caso di imprese di assicurazione) siano integralmente deducibili (o imponibili nel caso di riprese di valore) nel periodo d’imposta di iscrizione in bilancio. L’eccedenza relativa al 2015, unitamente alle rettifiche e riprese di valore nette iscritte in bilancio dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte, sono deducibili a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016. Per consentire l’indicazione di tale eccedenza sono stati previsti due appositi campi nel quadro IC
- nella sezione II (banche ed altri soggetti finanziari)
- nella sezione III (imprese di assicurazioni).
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Riflessi dell’eliminazione dell’area straordinaria nel conto economico
Il decreto legislativo n. 139/2015 ha modificato gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, intervenendo sugli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. Fra le variazioni apportate al conto economico, assume particolare rilevanza l’eliminazione dell’area straordinaria.
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Più tempo per l’invio della dichiarazione integrativa a favore
L’articolo 5 del decreto legge n. 193/2016, intervenendo sull’articolo 2, comma 8, del DPR n. 322/1998, estende il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, equiparandola, sotto tale profilo, alla dichiarazione integrativa in favore dell’Amministrazione, ovvero entro i termini stabiliti dall’articolo 43 del DPR n. 600/1973. Per questo motivo, nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”, in quanto, nell’ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa, non è più necessario segnalare se trattasi di integrativa a favore o a sfavore.
Presupposto per l’applicazione dell’Imposta
Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.
Modalità di presentazione
La dichiarazione Irap deve essere presentata in forma autonoma esclusivamente in via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati.
Termine di prestazione
Il modello Irap deve essere presentato, salvo variazioni o proroghe:
- per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate (articolo 5 del Tuir), entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche, entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
DICHIARAZIONE IRAP 2017
Da oggi è disponibile l’applicazione “IRAP 2017”.
Ricordiamo i passaggi per l’abilitazione:
- Eseguire l’update del software ;
- Posizionarsi nella ditta nella quale abilitare l’applicazione;
- Aprire la maschera “Applicazioni”;
- Selezionare l’anno “2016” per l’applicazione “Dichiarazione Irap”.
In base alla tipologia di soggetto impostato in anagrafica, il software abilita in automatico il quadro contabile:
IQ → Persone Fisiche
IC → Società di Capitali
IP → Società di Persone
IE → Enti non Commerciali
In fase di abilitazione dell’applicazione si apre una maschera nella quale è necessario scegliere le sezioni del quadro contabile IRAP da abilitare.
Le istruzioni per l’utilizzo dell’applicazione “Dichiarazione Irap 2017” si possono consultare dalla guida on-line.
L’Agenzia delle Entrate non ha ancora pubblicato i moduli di controllo della dichiarazione Irap 2017, pertanto al momento non è possibile creare, controllare e inviare il file telematico. Inoltre la storicizzazione e l’invio ai pagamenti sono momentaneamente bloccati in attesa di ulteriori chiarimenti alle istruzioni ministeriali e specifiche tecniche.
DB301 – ML/05