Mancati versamenti Unico: si può ancora rimediare
Il 22 Agosto era il termine ultimo nel quale i contribuenti, che beneficiavano della proroga, potevano effettuare i versamenti derivanti dai modelli Unici 2016 anno imposta 2015.
Passata la scadenza del 22 agosto scatta la possibilità, per chi non ha ancora provveduto ad effettuare tutto o in parte il versamento delle imposte, di sanare la propria posizione con il fisco.
Detta possibilità è data dal “RAVVEDIMENTO OPEROSO”, strumento con il quale tutti i contribuenti possono sistemate i mancati versamenti delle imposte.
Proprio in questa materia da quest’anno è presente una novità:
il D.Lgs 158/2015 ha modificato la riforma del sistema sanzionatorio, introducendo una riduzione della sanzione del 15% nel caso in cui il contribuente provveda, entro 90 giorni, al versamento spontaneo delle imposte.
Ma facciamo un attimo il punto della situazione…
Innanzitutto è necessario stabilire qual è la data in cui far partire il calcolo dei giorni per determinare interessi e sanzioni:
Per i contribuenti che non hanno versato, né entro la scadenza né entro i successivi 30 giorni, alcun importo, la data cui far partire il conteggio dei giorni per il calcolo delle sanzioni e degli interessi è il 16 giugno o il 7 luglio (scadenza ordinaria).
Tipologie di RAVVEDIMENTO
Sprint → Entro i 15 giorni successivi all’ordinaria scadenza. La sanzione viene ridotta a 1/15 per ogni giorni di ritardo e si applica al 1%;
Breve → Dopo i 15 ma entro i 30 giorni successivi all’ordinaria scadenza. La sanzione viene ridotta a 1/10 e si applica al 1.5%;
Lungo → Oltre il mese ma entro i 90 giorni successivi all’ordinaria scadenza. La sanzione viene ridotta a 1/9 e si applica al 1.67%;
Successivo ai 90 gg → Oltre i 90 giorni ma entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione. La sanzione viene ridotta a 1/8 del minimo e si applica al 3.75%.
AP/26 – DB711 – DB601 – DB301 – DB211 – DB201 – DB131 – DB121 – DB111 – DB101