Modello 730 integrativo: termini e condizioni
Entro il 26 ottobre, lavoratori dipendenti e pensionati potranno correggere eventuali errori di compilazione o di calcolo presenti nella dichiarazione 730, presentando un modello integrativo.
In questo caso il contribuente non potrà avvalersi della facoltà di inviare la dichiarazione in maniera autonoma ma dovrà ricorrere dell’ausilio di CAF o Intermediari abilitati.
Regole di utilizzo:
Il modello 730 integrativo potrà essere presentato soltanto in caso di variazioni che comportino un maggior credito o un minor debito per il contribuente.
In questo caso la correzione dell’errore comporta un vantaggio – in termini di minor Irpef dovuta o di maggior rimborso spettante.
Quando, invece, la correzione del modello 730 comporta situazioni di maggior debito o minor credito per il contribuente, sarà necessario presentare il Modello Redditi PF e, in tal caso, la scadenza è fissata al 30 novembre 2020.
Regole di presentazione:
Il modello 730 integrativo, come anticipato poco fa, deve essere presentato obbligatoriamente da un CAF o un professionista abilitato entro il 26 ottobre;
Nulla è perduto se ci si dimentica della scadenza del 26 ottobre, difatti il contribuente potrà comunque corregge o integrare il modello 730 presentando il modello Redditi PF entro il 30 novembre.
730 Integrativo con
Con GBsoftware è possibile gestire il modello 730 integrativo, vediamo insieme come.
- Destoricizzare la dichiarazione e procedere con le modifiche necessarie a correggere errori e/od omissioni;
- Posizionarsi nel quadro “Dichiarante” e compilare la casella “730 integrativo (vedere istruzioni)”. Nella casella è possibile indicare i seguenti codici:
- 1 -> se l’integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria ovvero un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;
- 2 -> se l’integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”;
- 3 -> se l’integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” sia i dati relativi alla determinazione dell’imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.
- Procedere alla creazione, al controllo e all’invio del nuovo file telematico.
Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida online dell’applicazione 730.
AP/12 – DB501