Una delle novità della Dichiarazione IVA (IVA base) 2020 è l’introduzione nel modello del quadro VP della Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche, la cui compilazione evita la presentazione della “LIPE” del 4° periodo.
Eseguendo l’update del software sono disponibili i modelli Intrastat 2020. L’applicazione deve essere utilizzata da coloro che effettuano scambi di beni e servizi con altri soggetti passivi d’imposta residenti in stati appartenenti alla Comunità Europea.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento prot. n°8932 del 15 gennaio 2020 ha approvato il modello e le istruzioni definitive della Certificazione Unica 2020 anno imposta 2019.
La Dichiarazione integrativa, nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8-ter, del DPR n.322 del 1998, permette a tutti i contribuenti che hanno presentato la Dichiarazione dei Redditi e/o IRAP di cambiare idea sull’utilizzo del credito e chiedere che lo stesso venga utilizzato in compensazione invece che a rimborso.
La dichiarazione integrativa a favore può essere presentata qualora la dichiarazione inviata entro i termini presenti errori od omissioni che determinano un maggior reddito, un minor debito o un maggior debito d’imposta.
Il modello di Dichiarazione annuale IVA 2020, anno imposta 2019, è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate in data 15 gennaio 2020 con il provvedimento n. 8938, con le relative istruzioni definitive.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento prot. n. 8938 del 15 gennaio 2020 ha approvato i modelli della Dichiarazione IVA 2020 e IVA Base 2020, anno d’imposta 2019, con le relative istruzioni.
Attraverso la dichiarazione integrativa, tutti i contribuenti hanno la possibilità di presentare un nuovo modello Redditi e Irap al fine di correggere eventuali errori e/o omissioni commessi nel modello precedentemente inviato.
Disponibile l’applicazione per la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 1° dicembre 2016.