La comunicazione Esterometro riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Fanno eccezione cessioni e prestazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Il rigo “VL30 – Ammontare IVA periodica”, introdotto già nella dichiarazione IVA 2018, anno imposta 2017, ha modificato il metodo di determinazione del debito/credito. Il debito IVA annuale, la cui determinazione veniva dapprima influenzata dagli importi non pagati, dallo scorso anno viene calcolato tenendo conto dell’IVA dovuta.
Eseguendo l’update del software, è disponibile il modello IVA TR 2019 per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 64421 del 19 marzo 2019.
Le società di comodo si definiscono tali quando non superano il test dell’operatività, così come disposto dall’art.30 Legge 724/94, oppure se sono in perdita sistematica per cinque periodi d’imposta consecutivi, o per quattro periodi sono in perdita e nel quinto esercizio non conseguono il reddito minimo, determinato ai sensi dell’art.3, comma 3, Legge 724/94.
Nella redazione della dichiarazione IVA delle società, sia di persone che di capitali, è necessario prestare particolare attenzione alla compilazione del rigo “VA15 – Società di comodo”.
Con provvedimento del 30 gennaio 2019 n. 23599, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato e approvato il modello e le istruzioni ministeriali per la compilazione della Dichiarazione “Redditi SC 2019”.
Con il provvedimento del 30 gennaio 2019 n. 23564, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le istruzioni per la dichiarazione IVA 74-bis 2019 (anno d’imposta 2018) e le specifiche tecniche utili per la compilazione di questa dichiarazione.
La modifica più rilevante che interessa il modello della Dichiarazione IVA 2019, anno imposta 2018, riguarda la determinazione del credito da esporre nel rigo VL33. Da quest’anno infatti per calcolare tale importo si potrà tenere conto solo dei versamenti periodici effettuati.