Il regime forfetario, introdotto dall’art.1, commi da 54 a 89 della Legge di Stabilità 2015, è il regime naturale per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, impresa familiare o di lavoro autonomo.
Con il provvedimento del 29 Gennaio 2016 dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello di Dichiarazione Unico Persone Fisiche 2016 anno imposta 2015, nonché le relative istruzioni.
Con il provvedimento del 29 Gennaio 2016 l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore 2016 anno imposta 2015. Il 15 Febbraio 2016 sono state approvate anche le specifiche tecniche, i relativi controlli con Unico 2016 ed alcune modifiche alla modulistica dei parametri.
Con provvedimento del 15 gennaio 2016 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 770 Semplificato 2016 che dovrà essere inviato telematicamente, da tutti i sostituti di imposta, entro il 1° Agosto 2016.
La possibilità di presentare il modello 730, ormai da qualche anno, è possibile anche per tutti quei contribuenti che, titolari di redditi di lavoro autonomo e assimilato, non hanno un sostituto di imposta che effettui il conguaglio.
Il D.Lgs. n.175/2014 oltre a modificare la periodicità della comunicazione Black List da mensile/trimestrale a annuale, ha predisposto l’invio solo se l’ammontare complessivo delle operazioni attive e passive verso paesi a fiscalità privilegiata supera la soglia dei 10.000,00 €.
Nel quadro E del modello 730 e nel quadro RP del modello Unico PF, le spese sostenute per alcune cure mediche e per l’assistenza sanitaria, possono essere portate in detrazione nella dichiarazione nella misura del 19 per cento.
Con il provvedimento del 29 Gennaio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello di Dichiarazione Unico Società di Persone 2016 anno imposta 2015, nonché le relative istruzioni.
Il D.Lgs. n.175/2014 ha semplificato le modalità di comunicazione delle operazioni con controparti residenti in paesi a fiscalità privilegiata e con un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 24 Marzo 2016 è stato differito il termine per l’invio della comunicazione annuale al 20 Settembre 2016.
L’art.36 del DPR 633/72 prevede per uno stesso contribuente l’esercizio di più attività con un’unica partita Iva. Per tali soggetti l’Iva si deve applicare unitariamente e cumulativamente tranne che nei casi in cui la separazione delle attività è obbligatoria per legge.