Nel frontespizio di Unico Persone Fisiche, la sezione relativa al DOMICILIO FISCALE intercetta il comune e la regione interessati a ricevere, dal contribuente, il versamento dell’Addizionale Regionale e Comunale all’Irpef.
Nel modello Unico dell’anno precedente sono presenti dei dati che devono essere riportati nel modello Unico 2015 – periodo imposta 2014. L’operazione di riporto dei dati non deve essere fatta manualmente dall’utente, ci pensa il software al suo posto.
Nel caso in cui un contribuente sia deceduto prima di poter fare l’invio della dichiarazione dei redditi, sarà un suo erede a dover adempiere all’ obbligo di presentazione utilizzando il Modello Unico PF.
Come già noto la dichiarazione reddituale alla CIPAG dei redditi e volumi d’affari, introdotta nell’anno 2011, deve essere effettuata compilando il quadro RR sezione III della dichiarazione dei redditi Unico PF. Il versamento dei contributi dovuti deve essere effettuato utilizzando il modello F24 Accise.
Per ottenere il corretto calcolo e l’invio ad F24 dei contributi previdenziali per i professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps è necessario porre attenzione nel compilare la gestione della sezione II del quadro RR dell’applicazione Unico PF 2014.
Dichiarazione GB da quest’anno ha inserito per l’applicazione Unico PF 2014 nel quadro AC la nuova gestione “Anagrafica Condomini” che aiuta nella compilazione del quadro e nell’inserimento dei dati del condominio e dei relativi fornitori.
In questa newsletter riepiloghiamo le principali domande che gli utenti GBsoftware ci rivolgono più frequentemente in merito al funzionamento dell’applicazione 730 2015 redditi 2014.
Il sostituto d’imposta è colui che è obbligato per legge a sostituire in tutto o in parte il contribuente nei rapporti con l’amministrazione finanziaria (Decreto Presidente della Repubblica 600/1973).
L’addizionale regionale è un’imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF e deve essere versata se per lo stesso anno risulta dovuta l’IRPEF. Ogni Regione e/o Provincia autonoma può stabilire la propria aliquota da applicare, rispettando comunque i limiti fissati dalla legge.
La CEDOLARE SECCA, disciplinata dall’art. 3, D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dal relativo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011, è un regime di tassazione alternativo a tutte le altre forme di prelievo fiscale sul reddito come IRPEF, imposta di bollo e imposta di registro.