Redditi Persone Fisiche 2020: disponibile applicazione
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 27759 del 31 gennaio 2020 ha approvato il modello e le istruzioni della dichiarazione Redditi PF 2020, anno imposta 2019, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2020 ai fini delle imposte sui redditi.
Effettuando l’update del software, da oggi è disponibile l’applicazione Redditi Persone Fisiche 2020, anno imposta 2019.
Termini di presentazione
Il modello Redditi Persone Fisiche 2020 deve essere presentato:
- dal 2 maggio 2020 al 30 giugno 2020 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 30 novembre 2020 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
N.B. A causa dell’emergenza Covid-19 le scadenze potrebbero essere soggette ad eventuali spostamenti nel corso dei prossimi mesi.
Elenchiamo di seguito le principali novità appostate al modello:
- Nuovo limite reddituale per i figli a carico: dall’anno imposta 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a € 4.000;
- Impatriati: per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, i redditi da lavori dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%. Tale misura è ridotta al 10% se la residenza è trasferita in: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. I redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% se è effettuato il versamento di un contributo dello 0,5% della base imponibile secondo le modalità individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- Detrazione per comparto sicurezza e difesa: al personale delle Forse di polizia e delle Forze armate, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a € 28.000, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali e regionali;
- Detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”): l’onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi;
- Detrazione per infrastrutture di ricarica: per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l’onere sostenuto possa essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% dell’ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a € 3.000, con una ripartizione in rate annuali di pari importo;
- Sport bonus: i contribuenti identificati con il numero seriale indicato nella tabella A allegata al decreto 23 dicembre 2019, possono usufruire del credito d’imposta nella misura del 65% dell’ammontare delle somme erogate in favore degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici. Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo;
- Credito d’imposta per bonifica ambientale: per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, al fine della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parti e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo;
- Tassazione dei compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni: dal 2019, i compensi per lezioni private e ripetizioni sono soggetti a imposta sostitutiva del 15%;
- Detrazioni per spese di istruzione: per l’anno 2019 l’importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione è pari a € 800.
- Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF: il contribuente può destinare l’otto per mille dell’Irpef allo Stato indicando una specifica finalità tra cinque distinte opzioni.
Redditi Persone Fisiche 2020
- Eseguire l’UPDATE del software dal pulsante
- Posizionarsi nella DITTA per la quale si vuole abilitare l’applicazione “Redditi Persone Fisiche”;
Le modalità di abilitazione delle applicazioni sono due:
- Se l’applicazione “Redditi Persone Fisiche” è stata già utilizzata nell’anno precedente, per abilitarla è sufficiente cliccare su ; Il software chiede se abilitarla, per il nuovo anno, con un messaggio: rispondendo “sì” sarà automaticamente abilitata; rispondendo “no” l’applicazione non sarà abilitata. In seguito per abilitarla procedere come illustrato al successivo punto.
- Dalla gestione “Applicazioni” apporre il check in corrispondenza di “Redditi Persone Fisiche” anno 2019.
GBsoftware prevede l’abilitazione automatica degli stessi quadri che erano presenti nell’applicazione dell’anno precedente.
A breve rilasceremo una funzione che permetterà di effettuare l’abilitazione multipla per il modello “Redditi PF 2020” (novità di cui daremo apposita comunicazione).
Nella guida on line dell’Applicazione REDDITI PERSONE FISICHE 2020 sono presenti le istruzioni per l’utilizzo del modello.
DB121 – SAM/16